L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS e INAIL forniscono ulteriori indicazioni per la prevenzione e gestione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore, il cosiddetto Rischio Caldo.
Nello specifico le attività richiamate riguardano:
- Valutazione del rischio specifico (Microclima);
- Misure di prevenzione e protezione del rischio;
- Riconoscimento della Cassa Integrazione CIGO quando il termometro supera i 35° C
VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA
Per le attività svolte in ambiente outdoor, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, individua nella valutazione del microclima, la condizione necessaria per l’attuazione di misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore.
La valutazione microclimatica, al fine dell’eventuale riconoscimento dell’integrazione salariale, può concorrere alla definizione delle temperature “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
RISCHIO CALDO, MISURE DI PREVENZIONE
Nella gestione del rischio caldo è importante prevenire la disidratazione avendo a disposizione acqua fresca, e bere regolarmente a prescindere dallo stimolo della sete (durante una moderata attività in condizioni moderatamente calde bere circa 1 bicchiere ogni 15 – 20 minuti). È importante indossare abiti leggeri di cotone, traspiranti, di colore chiaro, comodi, adoperando un copricapo se l’attività si svolge in esterna.
Per le attività svolte in esterno è altresì necessario:
- Rinfrescarsi se necessario, bagnandosi con acqua fresca;
- Lavorare nelle zone meno esposte al sole;
- Nelle attività pesanti ridurre il ritmo di lavoro anche attraverso l’utilizzo di ausili meccanici;
- Nelle pause riposarsi in luoghi freschi;
- Evitare di lavorare da soli.
Sono a disposizione strumenti preventivi finalizzati alla valutazione dei rischi professionali ad uso dei lavoratori e datori di lavori, come:
- il sistema automatico sperimentale meteorologico https://www.worklimate.it/scelta-mappa/. Lo strumento permette di prevedere per cinque giorni i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un’attività fisica intensa;
- il vademecum INAIL dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, realizzato nell’ambito delle attività del progetto Worklimate. Frutto della collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe), lo studio approfondisce gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori.
SANZIONI PER MANCATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA
Qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore, l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, gli organi di vigilanza possono:
- emettere verbale di prescrizione per assenza della valutazione del rischio “microclima” e mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione (ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a e b);
- impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p. con sospensione immediata dei lavori.
Qualora invece, durante l’accesso ispettivo, risulti che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro” ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a).
RISCHIO CALDO, CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc.
Pertanto, il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
RISCHIO CALDO, RICONOSCIMENTO CIGO
I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro. Pertanto, l’INPS ha fornito indicazioni relative alla causale “eventi meteo” invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
L’INPS nella circolare n. 139/2016 ha chiarito che sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle percepite dai lavoratori.
L’ INPS inoltre indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
