La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione al Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146, ha introdotto importanti novità in materia di sicurezza tra cui il rafforzamento della figura del preposto.
Il Legislatore ha previsto sanzioni più restrittive, in particolare per le aziende che non rispettano o non fanno rispettare la normativa contenuta nel D.Lgs 81/08 il Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, configurandosi quasi come un “mini riforma” della normativa.
La “mini riforma” vuole porre l’attenzione sulla necessità di aumentare la consapevolezza della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, con interventi mirati a sensibilizzare (mediante il rafforzamento di alcuni obblighi) le figure interne all’azienda, datore di lavoro e preposto in particolare.
In particolare, analizziamo la figura del preposto, già presente prima della “mini riforma”, le cui funzioni sono esplicitate nell’articolo 19 del Testo Unico sulla sicurezza. Il preposto è un lavoratore subordinato, nominato dal datore di lavoro secondo un principio di effettività. Il preposto è infatti un lavoratore con specifiche competenze tecniche e dotato di autonomia decisionale in grado di sovraintendere il lavoro dei colleghi e di impartire direttive, incluse quelle inerenti gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.
Come detto i compiti del preposto sono descritti nell’art. 19 del Decreto Legislativo 81/08 e sono:
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
La legge 215 aggiunge un ulteriore obbligo alle attività del preposto (descritto nel comma f-bis dell’art. 19) coincidente con la possibilità in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
In tre parole il compito del preposto può essere riassunto in tre assiomi: sovraintendere – vigilare – segnalare, dunque nella sua funzione rappresenta un collegamento diretto tra lavoratori e datore di lavoro.
Per quanto attiene le sanzioni, la legge 215 non modifica quelle già previste per gli obblighi di fondo dell’art. 19 comma 1 lett. a), c), e) f) ovvero l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 400 a 1.200 euro, introduce però la sanzione penale relativa all’inadempimento del nuovo obbligo lett. f-bis) ” in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate“. In questo modo si vincola il preposto a svolgere effettivamente le azioni correttive ed informative verso i vari soggetti del sistema di prevenzione aziendali.
Nell’intervenire per modificare comportamenti non conformi assume un ruolo fondamentale la comunicazione, che deve essere efficace ed in tal senso il legislatore ha previsto tra gli argomenti della formazione del preposto (aggiuntiva a quella fissata dall’art. 37 del Testo Unico) proprio una sessione relativa alle tecniche di comunicazione. Con l’obiettivo di sensibilizzare il personale sull’adozione di comportamenti sicuri e conformi alle procedure di sicurezza implementate.
