PATENTE A CREDITI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha, modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei.
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Sono escluse dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (importo lavori > a 1.033.000 euro.
REQUISITI PER RILASCIO PATENTE
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
ll possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. .
IL PORTALE, IN RELAZIONE A CIASCUNA CATEGORIA DI RICHIEDENTI E IN CONSIDERAZIONE DELLE
PARTICOLARITÀ DELLE CASISTICHE, CONSENTIRÀ DI INDICARE LA «NON OBBLIGATORIETÀ» O «L’ESENZIONE GIUSTIFICATA» DA UN DETERMINATO REQUISITO
NON TUTTI I REQUISITI SONO RICHIESTI A TUTTE LE CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI.
COME RICHIEDERE LA PATENTE – PERIODO TRANSITORIO
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v., In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando apposito modello reso disponibile dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di soggetto munito di delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della l. n. 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
PER OPERARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DAL 1° OTTOBRE PROSSIMO, SARA’ COMUNQUE NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DELLA PREDETTA AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA O AVER EFFETTUATO LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA PATENTE TRAMITE IL PORTALE.
DAL 1 NOVEMBRE P.V. NON SARA’ PIU’ POSSIBILE OPERARE NEI CANTIERI IN FORZA DELLA AUTOCERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONE, MA OCCORRERA’ AVER EFFETTUATO L’ISTANZA DI RILASCIO DELLA PATENTE TRAMITE PORTALE.
REVOCA DELLA PATENTE
La patente è revocata nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza, dichiarata inizialmente, di uno o più requisiti accertati in via definitiva, in sede successiva al rilascio. Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (ad es. l’assenza del durc) non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento. Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio sia in occasione di accessi ispettivi dell’ispettorato o di altri organismi di vigilanza. L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare.
