Modifiche al D.Lgs. 81/2008 e Nuove Disposizioni Operative
Con la recente nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 30 dicembre 2024, sono state introdotte modifiche normative rilevanti per i datori di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, alla sorveglianza sanitaria e all’uso di locali sotterranei o semisotterranei. Questa informativa sintetizza gli aspetti principali delle novità normative e fornisce indicazioni operative per la loro applicazione.
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: Comunicazione Annuale del Ministero del Lavoro
L’art. 14-bis, introdotto nel D.Lgs. 81/2008, prevede che:
- Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali debba presentare alle Camere una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Il rapporto include informazioni sulle condizioni di sicurezza, sugli interventi adottati e sugli orientamenti normativi del Governo per l’anno in corso.
- Le Camere potranno esprimere atti di indirizzo per orientare le future misure legislative in materia di sicurezza sul lavoro.
Cosa cambia per i datori di lavoro?
- Maggiore trasparenza sulle politiche di sicurezza.
- Possibilità di ricevere aggiornamenti istituzionali sugli sviluppi normativi nel settore della prevenzione dei rischi.
Sorveglianza Sanitaria: Cambia il Processo di Ricorso contro il Giudizio del Medico Competente
La modifica dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che:
- L’azienda sanitaria locale (ASL) diventa l’amministrazione responsabile per i ricorsi avverso i giudizi espressi dal medico competente.
- In precedenza, tale competenza era affidata all’“organo di vigilanza”, che non è più responsabile di tale funzione.
Cosa cambia per i datori di lavoro?
- In caso di contestazioni relative ai giudizi del medico competente sulla salute dei lavoratori, il riferimento sarà l’ASL territorialmente competente.
- Maggiore chiarezza nella gestione dei ricorsi.
Uso di Locali Sotterranei o Semisotterranei per Attività Lavorative
L’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 è stato modificato, introducendo nuove condizioni per l’utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei.
Condizioni per l’uso dei locali:
- Le attività svolte non devono generare emissioni di agenti nocivi.
- Devono essere rispettati i requisiti dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, in particolare in termini di aerazione, illuminazione e microclima.
Obblighi per il datore di lavoro:
- Inviare una comunicazione tramite PEC all’Ufficio Territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Allegare documentazione tecnica che attesti il rispetto dei requisiti normativi (specifiche da individuare con futura circolare dell’Ispettorato).
- L’uso dei locali è consentito dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo richiesta di ulteriori informazioni da parte dell’Ispettorato, che in tal caso potrà ritardare l’autorizzazione.
Cosa cambia per i datori di lavoro?
- Possibilità di destinare locali sotterranei e semisotterranei al lavoro, previa verifica dei requisiti di sicurezza.
- Necessità di una comunicazione formale e documentata all’Ispettorato del Lavoro.
- Attendere la futura circolare dell’Ispettorato per chiarimenti sulle documentazioni richieste.
Tessera di Riconoscimento nei Cantieri Edili: Abrogazione di Alcuni Obblighi
L’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006 comporta che:
- Non è più obbligatorio per il datore di lavoro fornire ai lavoratori nei cantieri edili una specifica tessera di riconoscimento.
- Resta comunque valido l’obbligo previsto all’art. 26, comma 8, e all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, che impongono ai lavoratori di esporre un documento identificativo.
Le sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo sono ancora in vigore:
- Sanzione amministrativa per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, comma 5 lett. i).
- Sanzione amministrativa per il lavoratore che non espone la tessera identificativa (art. 59, comma 1 lett. b).
Cosa cambia per i datori di lavoro?
- Eliminazione di un obbligo ridondante, già disciplinato da altre normative in vigore.
- Mantenimento delle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni ancora vigenti sulla riconoscibilità del personale nei cantieri.
Cassa Integrazione e Lavoro Durante il Periodo di Integrazione Salariale
L’art. 6 introduce modifiche all’art. 8 del D.Lgs. 148/2015, stabilendo che:
- Un lavoratore in cassa integrazione perde il diritto al trattamento per i giorni in cui svolge un’attività lavorativa subordinata o autonoma.
- Il lavoratore decade dal diritto alla cassa integrazione se non comunica preventivamente all’INPS l’attività lavorativa svolta.
- Le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro previste dall’art. 4-bis del D.Lgs. 181/2000 assolvono l’obbligo di comunicazione.
Cosa cambia per i datori di lavoro?
- Maggiore chiarezza sulle condizioni di compatibilità tra cassa integrazione e lavoro.
- Obbligo per i lavoratori di comunicare preventivamente all’INPS eventuali attività lavorative per evitare decadenza dal trattamento.
- I datori di lavoro devono verificare la corretta gestione delle comunicazioni.
Azioni Consigliate per i Datori di Lavoro
✔️ Monitorare le future comunicazioni dell’Ispettorato per l’individuazione dei documenti necessari all’uso dei locali sotterranei o semisotterranei.
✔️ Aggiornare le procedure interne per la gestione dei ricorsi contro il medico competente, facendo riferimento all’ASL.
✔️ Adeguarsi alle nuove disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla sorveglianza sanitaria.
✔️ Verificare il rispetto delle norme sulla riconoscibilità del personale nei cantieri edili, nonostante l’abrogazione parziale dell’obbligo di tessera di riconoscimento.
✔️ Gestire correttamente i casi di cassa integrazione per evitare problematiche con INPS.
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