Circolare Ufficiale dei VVF del 22 marzo 2023
Il nuovo decreto gestione sicurezza antincendio – decreto GSA, entrato in vigore ad ottobre 2022, ha introdotto nuove indicazioni anche in tema di formazione e informazione per gli addetti antincendio, prevedendo cosi nuovi requisiti per i Formatori Antincendio.
DECRETO GSA: LA FORMAZIONE
Per la formazione antincendio, i lavoratori vengono formati in base alle caratteristiche dei luoghi di lavoro:
-ATTIVITA’ DI LIVELLO I: il vecchio Rischio Basso, in cui rientrano quelle attività in cui sono presenti sostanze a basso rischio di incendio ed il rischio di propagazione delle fiamme è scarso;
-ATTIVITA’ DI LIVELLO II: il vecchio Rischio Medio, nella quale rientrano quelle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili e la propagazione risulta essere limitata;
-ATTIVITA’ DI LIVELLO III: il vecchio Rischio Alto, ovvero tutti quei luoghi nei quali sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e forti probabilità di propagazione delle fiamme.
I corsi di formazione commisurati ai suddetti livelli prevedono:
- LIVELLO 1: percorso formativo di 4 ore (2 di teoria e 2 di pratica), aggiornamento ogni 5 anni di 2 ore (esercitazioni pratiche).
- LIVELLO 2: percorso formativo di 8 ore (5 ore di teoria, 3 ore di pratica); l’aggiornamento è fissato ogni 5 anni e prevede 5 ore (2 teoria e 3 esercitazioni pratiche);
- LIVELLO 3: percorso formativo di 16 ore (12 ore di teoria, 4 di pratica); l’aggiornamento è previsto ogni 5 anni di 8 ore (5 di teoria e 3 di esercitazioni pratiche).
FORMATORI ANTINCENDIO
In primo luogo il DM 2 settembre 2021 distingue i docenti abilitati alla parte pratica, i docenti abilitati alla parte teorica ed i docenti che possono effettuare entrambe le parti. In tutti i casi, i formatori antincendio dovranno frequentare con cadenza almeno quinquennale dei corsi di aggiornamento.
Per essere abilitati all’insegnamento sia della parte pratiche che teorica oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, i formatori antincendio devono avere uno di questi requisiti:
- Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio;
- Aver frequentato un corso di formazione di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Essere iscritti agli elenchi del Ministero dell’interno ed aver frequentato positivamente un corso di formazione per docenti;
- Far parte del personale cessato dal servizio nel Corpo dei Vigli del Fuoco; che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
I docenti della sola parte pratica, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, devo possedere uno dei requisiti sotto riportati:
- Esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21;
- Aver frequentato un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno;
- Far parte del personale cessato dal servizio nel Corpo dei Vigli del Fuoco; che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Comunque, si ritengono qualificati anche i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio per almeno cinque anni e con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
I docenti della sola parte pratica, devono avere uno dei seguenti requisiti:
- Esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21;
- Aver frequentato un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Far parte del personale cessato dal servizio nel Corpo dei Vigli del Fuoco; che ha prestato servizio nel ruolo di capo reparto e/o capo squadra per almeno 10 anni.
CIRCOLARE VVF SUI REQUISITI PER FORMATORI ANTINCENDIO
Giunge dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco un chiarimento la circolare ufficiale del 22 marzo 2023, relativa alle 90 di docenza richieste quale requisito per raggiungere la qualificazione allo svolgimento di docenze teoriche e pratiche nell’ambito di corsi antincendio.
Le 90 ore sono da ritenersi cumulative di ore di teoria e ore di pratica.

