Cassazione Penale: investimento del lavoratore, responsabile di omicidio colposo anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2023, n. 38914 – Lavoratore investito mortalmente da un carico di tubolari di acciaio: responsabile di omicidio colposo anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti del datore di lavoro e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS, ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La sentenza è la prima nel nostro paese, a condannare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS, affermando di fatto che il RLS è garante di una posizione di garanzia in tema di sicurezza, così come lo sono datore di lavoro, RSPP e medico competente.

Come è noto, l’art. 50 D. Lgs n. 81 del 2008, che disciplina funzioni e compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto attivamente partecipe al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il RLS avanza proposte in merito alle attività di prevenzione, informa il datore di lavoro o RSPP dei rischi individuati nel corso della sua attività e può fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Inoltre, il D. Lgs n. 81 del 2008, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, garantisce al RLS di disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione e non subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

DESCRIZIONE DELL’INFORTUNIO MORTALE

Durante le operazioni di stoccaggio, un dipendente, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello
elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore e arrampicatosi su uno scaffale per meglio posizionare il carico, veniva schiacciato sotto il peso dei tubolari. Il lavoratore infortunato, era assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, ma svolgeva di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza avere ricevuto adeguata formazione, comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore.

RESPONSABILITÀ DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In particolare al rappresentante della ditta e datore di lavoro, è stata ascritta la colpa di avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non avendo valutato correttamente il rischio di caduta dall’alto delle merci stoccate sugli scaffali e non aver elaborato le procedure aziendali. Inoltre, il datore di lavoro non ha impedito che il lavoratore – assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico – svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto adeguata formazione (comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore).

RESPONSABILITÀ DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale di cui sopra, attraverso una serie di contegni omissivi.

Ovvero nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui la vittima) per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore vittima dell’incidente, del carrello elevatore.