Frodi commerciali e natale sicuro

Il Natale è sicuramente il momento in cui la propensione al consumo è maggiore, e per questo motivo si alza la soglia di attenzione sul rispetto della sicurezza dei prodotti messi in commercio a tutela della salute dei consumatori. In campo alimentare le preoccupazioni maggiori sono rivolte alle frodi commerciali, azioni fraudolente sugli alimenti o sulle loro confezioni che, pur non determinando un concreto e immediato danno per la salute pubblica, favoriscono illeciti profitti a danno dei consumatori.

La consapevolezza e l’informazione da parte dei consumatori giocano un ruolo fondamentale, l’acquisto di determinati prodotti scelti con criteri di conoscenza aiutano ad evitare l’immissione in commercio e conseguente acquisto di prodotti che possono nuocere alla salute.

Le frodi commerciali possono distinguersi in:

  • SOFISTICAZIONE: un’operazione che consiste nell’aggiungere all’alimento sostanze estranee che ne alterano l’essenza, corrompendo o viziando la composizione naturale e simulandone la genuinità con lo scopo di migliorarne l’aspetto o di coprirne difetti (ad. Esempio mozzarella trattata con perossido di benzoile per “sbiancarla”, salsiccia fresca trattata con additivo a base di anidride solforosa per renderla di colore rosso);
  • ADULTERAZIONE: tutte le operazioni che alterano la struttura originale di un alimento mediante sostituzione di elementi propri dell’alimento con altri estranei, ovvero con la sottrazione di elementi propri dell’alimento, o ancora, con l’aumento della quantità proporzionale di uno o più dei suoi componenti. Le adulterazioni hanno riflessi non solo commerciali ma anche igienico-nutrizionali e, in alcuni casi, di GRAVE pericolo per la salute pubblica (ad esempio aggiungere alcool metilico al vino, aggiungere acqua agli alimenti);
  • CONTRAFFAZIONE: formare ex novo un alimento con l’apparenza della genuinità in quanto prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo (ad esempio olio di semi venduto per olio di oliva, marchi contraffatti);
  • ALTERAZIONE: modifica della composizione originaria di una sostanza a causa di fenomeni degenerativi spontanei, determinati da errate modalità o eccessivo prolungamento dei tempi di conservazione.

Gli alimenti più soggetti a frodi alimentari sono il vino, i prodotti della pesca, l’olio e i prodotti enogastronomici a marchio registrato (es. prosciutto di parma, grana padano ecc).  

Per fare alcuni esempi che possono aiutare a comprendere di cosa si tratta, per il vino la frode principale riguarda l’aggiunta di zuccheri diversi da quelli provenienti dall’uva e sottoprodotti vinosi, quali vini anomali, ultratorchiati, feccie e additivi ad uso enologico non consentiti. Oppure l’utilizzo di uve da tavola non adatte alla vinificazione per la produzione di vini venduti poi come I.G.T., D.O.C. o D.O.C.G.. Per i prodotti della pesca invece, la frode più diffusa riguarda la vendita di prodotti scongelati per freschi o la vendita di prodotti di allevamento per prodotti catturati in mare.

Indipendentemente dall’alimento in questione, le frodi alimentari costituiscono dei veri e propri reati a danno della salute del consumatore e dell’economia del settore.

Per questi motivi oltre ai controlli svolti dagli organi competenti, i consumatori in qualità di parte attiva possono contribuire alla prevenzione e lotta delle frodi commerciali attraverso:

  • la lettura delle etichette, facendo attenzione all’origine dei prodotti. Le etichette più corrette sono quelle che forniscono chiare indicazioni sulla provenienza degli alimenti, sul marchio, sul processo produttivo e sull’origine delle materie prime utilizzate. Per i prodotti di origine estera, l’etichetta deve recare informazioni chiare e precise nella lingua di commercializzazione del paese.
  • la conoscenza dei marchi riconosciuti:

DOP “Denominazione di Origine Protetta”: indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese e serve a specificare se un prodotto agricolo o alimentare è originario di tale posto e se le sue qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente all’ambiente geografico da cui proviene.  Affinché un prodotto sia riconosciuto a marchio DOP la produzione e la trasformazione devono avvenire nella stessa area geografica.

IGP “Indicazione Geografica Tipica”: è un marchio di origine che viene attribuito dall’Unione europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali la reputazione o un’altra caratteristica dipende dall’origine geografica. Per ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area.

STG “Specialità Tradizionali Garantite”: si identificano quei prodotti agroalimentari, non legati nello specifico ad un territorio, ma tali che si caratterizzano per il metodo di produzione tipico tradizionale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *