DECRETO GSA GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

Dal 4 ottobre 2022 è entrato in vigore in nuovo decreto gestione sicurezza antincendiodecreto GSA che riporta “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a punto 4 e lettera b del D.Lgs. 81/2008”, in particolare, il nuovo decreto GSA va ad abrogare alcuni articoli del DM 10 marzo 1998, che verrà poi definitivamente abrogato dal DM 3 settembre (mini-codice antincendio).

Il nuovo decreto apporta alcune novità per:

  • il piano di emergenza;
  • la formazione e l’informazione per gli addetti antincendio;
  • la gestione della sicurezza in caso di emergenza.

DECRETO GSA: IL PIANO DI EMERGENZA

Il piano di emergenza è un documento che integra il Documento di Valutazione del Rischio e stabilisce le misure necessarie che i lavoratori devono mettere in atto per ridurre al minimo il rischio in caso di emergenza.

Si tratta di un protocollo di intesa tra i lavoratori e per le persone presenti in un luogo di lavoro, secondo cui al sopraggiungere di un’emergenza, viene interrotta qualsiasi attività lavorativa e viene predisposta un’evacuazione rapida ed ordinata verso luoghi sicuri.

Lo scopo della redazione di un piano di emergenza è quello di dare indicazioni sul comportamento del personale e di fornire le opportune informazioni tecniche da utilizzare quando si verifica una situazione di emergenza. Il piano di Emergenza deve contenere le azioni da mettere in pratica in caso di incendio, le procedure per l’esodo e per richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il nuovo Decreto GSA obbliga la predisposizione del Piano di Emergenza quando:

  • Luoghi di lavoro in cui sono occupate almeno 10 persone;
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico, caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal titolo con il quale sono all’interno dell’azienda;
  • Luoghi di lavoro che rientrano del D.P.R: 151/2011

DECRETO GSA: CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Con il nuovo decreto il rischio incendio viene suddiviso in due fasce, che stabiliscono inoltre i nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio, in relazione a 3 livelli di attività.

La classificazione del rischio, quindi, si dividerà in rischio basso e rischio non basso:

  • RICHIO BASSO: in questa classificazione rientrano i luoghi di lavoro in cui è possibile verificare:
  • L’affollamento complessivo, che deve essere inferiore a 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
  • Superficie lorda complessiva non superiore a 1000 m2;
  • Piani situati a quota compresa tra i 5 ed i 24 metri;
  • Attività nella quale non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • Non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini d’incendio.
  • RISCHIO NON BASSO: Sono a rischio non basso tutte quelle attività ove non si presenta anche solo uno dei parametri sopra riportati.

DECRETO GSA: LA FORMAZIONE

I lavoratori devono essere opportunamente formati in materia antincendio. Il livello di formazione antincendio viene stabilito in base alle caratteristiche dei luoghi di lavoro,

-ATTIVITA’ DI LIVELLO I: il vecchio Rischio Basso, in cui rientrano quelle attività in cui sono presenti sostanze a basso rischio di incendio ed il rischio di propagazione delle fiamme è scarso;

-ATTIVITA’ DI LIVELLO II: il vecchio Rischio Medio, nella quale rientrano quelle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili e la propagazione risulta essere limitata;

-ATTIVITA’ DI LIVELLO III: il vecchio Rischio Alto, ovvero tutti quei luoghi nei quali sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e forti probabilità di propagazione delle fiamme.

I corsi di formazione sono commisurati ai suddetti livelli:

  • Per il livello 1 è previsto un percorso formativo di 4 ore (2 di teoria e 2 di pratica), aggiornamento ogni 5 anni di 2 ore (esercitazioni pratiche).
  • Per il livello 2 è previsto un percorso formativo di 8 ore (5 ore di teoria, 3 ore di pratica); l’aggiornamento è fissato ogni 5 anni e prevede 5 ore (2 teoria e 3 esercitazioni pratiche);
  • Per il livello 3 è previsto un percorso formativo di 16 ore (12 ore di teoria, 4 di pratica); l’aggiornamento è previsto ogni 5 anni di 8 ore (5 di teoria e 3 di esercitazioni pratiche);

REQUISITI DEI DOCENTI PER I CORSI DI FORMAZIONE

Tra le varie novità introdotte, il decreto GSA specifica nel dettaglio anche i requisiti che devono possedere i docenti per essere abilitati ad erogare i corsi di formazione per addetti antincendio. In primo luogo il DM 2 settembre 2021 distingue i docenti abilitati alla parte pratica, i docenti abilitati alla parte teorica ed i docenti che possono effettuare entrambe le parti. I docenti abilitati dovranno comunque frequentare con cadenza almeno quinquennale dei corsi di aggiornamento.

Per essere abilitati all’insegnamento sia della parte pratiche che teorica oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, devono avere uno di questi requisiti:

  • Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio;
  • Aver frequentato un corso di formazione di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • Essere iscritti agli elenchi del Ministero dell’interno ed aver frequentato positivamente un corso di formazione per docenti;
  • Far parte del personale cessato dal servizio nel Corpo dei Vigli del Fuoco; che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

I docenti della sola parte pratica, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, devo possedere uno dei requisiti sotto riportati:

  • Esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21;
  • Aver frequentato un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • Iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno;
  • Far parte del personale cessato dal servizio nel Corpo dei Vigli del Fuoco; che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Comunque, si ritengono qualificati anche i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio per almeno cinque anni e con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

I docenti della sola parte pratica, devono avere uno dei seguenti requisiti:

  • Esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21;
  • Aver frequentato un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • Far parte del personale cessato dal servizio nel Corpo dei Vigli del Fuoco; che ha prestato servizio nel ruolo di capo reparto e/o capo squadra per almeno 10 anni.